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articolo della rivista numero 154
Il razzismo come norma
di Federico Oliveri*
Nelle nostre società, in Italia come in Europa, opera un sistema delle discriminazioni razziali
I discorsi e le pratiche in tema di discriminazione risentono di una specifica matrice culturale, quella giuridica liberal-democratica, articolata intorno a presupposti come la neutralità della legge e della giustizia, l’universalismo dei diritti, un individualismo astratto dai reali rapporti di potere in cui le persone sono immerse.
OLTRE IL SENSO COMUNE: LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI COME NORMA
Partendo da simili presupposti, le discriminazioni in genere e quelle razziali in particolare appaiono come deprecabili e quasi inspiegabili eccezioni alla regola, di cui i singoli possono essere risarciti in sede giudiziaria. La maggior parte degli operatori del diritto rifiuterebbe l’idea che “il razzismo sia parte della struttura delle nostre istituzioni legali” (1), che “il razzismo sia la norma e non un’aberrazione” (2) o che il diritto antidiscriminatorio sia, nel migliore dei casi, limitato rispetto all’effettiva profondità del problema. Si rimuove così il dubbio che nelle nostre società operi un sistema - legale, materiale e ideologico - delle discriminazioni razziali.
Per chiarire la questione si può partire dall’uso del linguaggio. Con astrazione crescente parliamo di discriminazione 1) per denunciare di aver subito ingiustamente un trattamento sfavorevole; 2) per lamentare di essere stati trattati meno bene di un’altra persona assimilabile a noi; 3) per criticare il fatto che due persone o due gruppi non siano trattati con eguale rispetto e considerazione, oppure 4) per denunciare che un singolo o un’organizzazione hanno comportamenti pregiudizievoli verso di noi o verso altre persone, a causa della nostra o della loro appartenenza a un certo gruppo; 5) per sollecitare le autorità pubbliche a modificare una norma o a sanzionare un comportamento contrari al principio di equità.
Ciascuna di queste accezioni è parziale. L’ipotesi di un sistema delle discriminazioni razziali va invece oltre il singolo trattamento iniquo, il semplice comportamento da cui dedurre un intento discriminatorio, oltre la capacità di sanzione e riparazione del diritto antidiscriminatorio. Solo così emerge la trama degli interessi sociali diffusi che concorrono a mantenere certi gruppi della popolazione, “razzializzati” in base all’origine nazionale, allo status giuridico, alle professioni, alla cultura, alla religione, alla lingua, ai tratti somatici ecc. in una condizione di inferiorità persistente.
OLTRE IL SINGOLO TRATTAMENTO INIQUO: LA COMPONENTE RAZZIALE DELLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI
L’ultimo rapporto dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali in materia di discriminazioni razziali spiega che a ciascun intervistato è stata chiarita la nozione di discriminazione “attraverso l’esempio di qualcuno che viene trattato meno favorevolmente di altri a causa di alcuni sui tratti specifici, come l’origine etnica” (3). Questa focalizzazione, episodica e individuale, deforma il vissuto della discriminazione razziale come continuum di atti e omissioni in diversi campi della vita, come sentimento di oppressione, come frontiera invisibile alla propria mobilità fisica e sociale. Lo stesso rapporto rileva un dato interessante: il 40% degli intervistati non ha denunciato l’ultimo caso di discriminazione subito “perché tanto capita continuamente”.
Anche questo è un effetto della rimozione della discriminazione come rapporto sociale, ovvero come diseguaglianza. Non si tratta di sminuire la gravità di azioni più o meno violente perpetrate a danno di migranti e minoranze, ma di capire che tali episodi si inquadrano nelle condizioni di vita profondamente diseguali in cui versano in Europa le popolazioni d’origine straniera (4). Occorre riportare all’attenzione il nesso circolare tra discriminazioni e diseguaglianze. Quanto più le persone sono percepite parte di un gruppo inferiore, tanto più discriminarle diventa facile. Quanto più certi gruppi sono discriminati, tanto più la loro condizione sociale non migliora o si aggrava.
OLTRE IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO: LE FRONTIERE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
Siamo abituati a vedere il principio di non discriminazione alla base dell’edificio giuridico moderno e il diritto antidiscriminatorio come risorsa chiave contro il razzismo. Non c’è quasi costituzione o trattato internazionale che non proclami il godimento dei diritti senza distinzioni di razza, lingua, condizioni personali e sociali ecc. Senza questo presupposto crollerebbe la fiducia nel diritto come strumento di “integrazione in una società di individui liberi ed eguali” (5) e come garanzia formale di pari accesso ai mercati capitalistici. Ma, come tutti i principi giuridici, anche questo ha dei limiti.
In primo luogo, non tutte le distinzioni di trattamento costituiscono discriminazioni: per essere tali vanno identificate come “distinzioni illegittime”, ossia “prive di giustificazione oggettiva e ragionevole”. La norma o il comportamento sospetti possono risultare leciti se si prova che sono necessari, rispetto a un fine politicamente legittimo, e proporzionati, quanto al rapporto tra il fine e i mezzi (6). Così almeno nella dottrina della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale gli stati godono di consistenti “margini di apprezzamento” (7), nel valutare se situazioni analoghe consentono un trattamento diverso, in nome di un interesse pubblico come la sicurezza o lo sviluppo economico, e se i mezzi scelti sono idonei.
Nel caso dei migranti, subentrano altre tre frontiere al principio di non discriminazione. Esse inviano alla popolazione un messaggio che autorizza trattamenti diseguali a catena: “come la parità nei diritti genera il senso dell’uguaglianza basata sul rispetto dell’altro come uguale, così la diseguaglianza nei diritti genera l’immagine dell’altro come diseguale, ossia inferiore antropologicamente proprio perché inferiore giuridicamente” (8).
La prima frontiera segna un discrimine convenzionale tra diritti attribuiti ai soli membri della nazione, tradizionalmente i diritti politici e quelli di libera circolazione e accesso al territorio, e i diritti attribuiti a tutti, dunque anche agli stranieri, tradizionalmente i diritti civili e i diritti sociali principali come l’istruzione e la salute. Così, anche a livello internazionale, la “Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale” (1969) non si applica “alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze operate dagli Stati membri tra nazionali (citizens) e non nazionali”, né non può essere invocata per “«incidere in alcun modo sulle norme legali degli Stati membri in materia di nazionalità, cittadinanza o naturalizzazione, salvo che queste norme non discriminino qualche nazionalità in particolare”.
La seconda frontiera riguarda i criteri di accesso e soggiorno dei migranti, stabiliti dallo Stato nel controllo dei propri confini. Emblematica la direttiva europea 2000/43/CE sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, che “non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi”.
La terza frontiera riguarda il trattamento differenziato riservato ai migranti in base allo status giuridico. Oggi infatti, in tutta Europa, il godimento di un diritto dipende dai motivi e dalle modalità con cui si è entrati nello Stato, dal fatto di esercitarvi un’attività retribuita e di possedere un reddito minimo, nonché dal tempo che si è trascorso nel paese. Il “Testo unico sull’immigrazione”, all’articolo in cui tratta di discriminazioni, distingue di fatto due livelli di tutela per i diritti socio-economici, riservando quello superiore allo “straniero regolarmente soggiornante”. L’accesso ai diritti per i migranti senza documenti è ridotto al minimo, quando non è del tutto revocato o reso impossibile nella prassi. D’altra parte, la possibilità di subordinare l’accesso a certe prestazioni, tranne quelle di emergenza, al possesso di un titolo di soggiorno è stata affermata dalla stessa Corte costituzionale (9). Su questa linea il Tar del Veneto ha potuto recentemente censurare come discriminatoria l’ordinanza del Comune di Venezia che vietava nel centro storico il trasporto di merci in borsoni, in quanto la norma aveva effetti svantaggiosi sui ricorrenti “stranieri regolari in possesso di apposita autorizzazione” al commercio itinerante (10). Come dire che, se i venditori fossero stati “abusivi” e “clandestini”, l’ordinanza non sarebbe stata discriminatoria.
IL SISTEMA DELLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI: TRA DIRITTO, MODELLO DI SVILUPPO E IDEOLOGIA
Nel sistema delle discriminazioni razziali il fattore giuridico-politico è sempre collegato a un fattore materiale, dato dal modello di sviluppo, e a un fattore ideologico, costituito dagli stereotipi su migranti e minoranze. Questi discorsi mirano a giustificare la posizione sociale inferiore dei gruppi e a deresponsabilizzarci: non siamo noi ad essere razzisti, ma sono loro a non rispettare le nostre leggi, ad approfittare della nostra ospitalità e dei nostri servizi, a minacciare la nostra identità e il nostro modo di vivere, a non essere istruiti ecc.
Il pregiudizio del migrante criminale viene così interiorizzato e avvalorato dalle norme Schengen che consentono il rifiuto del visto a chi costituisce “una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale”, dispongono la rilevazione delle impronte digitali all’ingresso, sanzionano con la reclusione o con l’espulsione le violazioni del diritto migratorio. Analogamente, il pregiudizio del migrante non integrato o non integrabile perché portatore di culture arretrate, violente, fondamentaliste è assunto e rafforzato da quelle norme che limitano le libertà di culto e di associazione, pongono le culture e le religioni su piani diversi, non tengono conto delle diversità degli stili di vita nell’organizzare i servizi pubblici o il lavoro in azienda.
In uno stato sociale sempre più deprivato di risorse, queste norme e questi discorsi consentono alle élites la quadratura del cerchio: tra la volontà di rassicurare le classi esposte alla crisi sociale, escludendo quanto più possibile i migranti, e la necessità di conciliare questa discriminazione con il mantenimento formale della democrazia. Il messaggio di fondo è che non si può essere solidali con chi minaccia le nostre vite, i nostri beni, i nostri valori. Ciò costruisce anche un potente dispositivo di pressione sui migranti che, in assenza di adeguati canali d’ingresso legale nel paese, devono accettare periodi più o meno lunghi di irregolarità prima di essere ammessi, lavorando nell’economia sommersa e nei segmenti più precari e meno remunerati del mercato del lavoro. Inoltre il controllo etnico-religioso dei migranti rende accettabili pessime condizioni di vita, specie per quelli che non subiscono più il ricatto dell’espulsione.
Gli stereotipi del migrante minaccia si sostengono così con quelli del migrante risorsa economica: anche nel discorso politico è comune distinguere tra i migranti onesti “che vengono per lavorare” e quelli che “vengono per delinquere” o per “islamizzare il nostro paese”. L’idea che “gli immigrati fanno i lavori che noi non vogliamo più fare” induce l’impressione che questi lavoratori non saprebbero fare altro. Con ciò si rimuovono le discriminazioni evidenti nella sovraqualificazione rispetto ai posti occupati, nel mancato riconoscimento dei titoli di studio, negli ostacoli alla mobilità sociale. Lo stereotipo apparentemente progressista del migrante utile coesiste paradossalmente con quello che denuncia la competizione sleale sui salari. In questo caso si tenta di spostare le effettive responsabilità dell’impoverimento dei lavoratori, avvenuto negli ultimi decenni, e gli effettivi interessi in gioco: quelli degli imprenditori per i quali competitività è sinonimo di abbattimento del costo del lavoro e sfruttamento della manodopera, ma anche quelli dei consumatori impoveriti e manipolati, interessati a prezzi bassi e a beni superflui (11).
In conclusione, i migranti sono sì nemici, ma “nemici utili” (12): a governare, a confondere le ragioni del conflitto sociale, ad alimentare il business securitario e a mantenere la coesione nazionale. Sulla criminalizzazione e sull’esclusione dello straniero, e sulla sua messa al lavoro al più basso prezzo e nei settori meno attraenti, si crea una convergenza di interessi tra settori privilegiati e svantaggiati della società, base materiale della simbiosi tra il “razzismo dei colti” (13) e quello presunto delle classi popolari.
Per smontare questo pericoloso congegno populista vanno modificate le norme che veicolano e rinforzano i pregiudizi razziali; va confutato l’etnocentrismo che contrappone sempre i nostri diritti ai loro; va criticato l’attuale modello di sviluppo e di consumo, fonte di ineguaglianze, insoddisfazione e rischi ambientali per le fasce medio-basse della società. Intorno a queste lotte possono crescere movimenti e alleanze trasversali alle diverse appartenenze, essenziali per abbattere il sistema delle discriminazioni razziali.
NOTE
(1) A. Harris, Foreword, in R. Delgado e J. Stefancic, Critical Race Theory, New York University Press, New York 2001, p. XX.
(2) R. Delgado e J. Stefancic, Critical Race Theory, New York University Press, New York 2001, p. 7.
(3) FRA, EU-MIDIS at a glance. Introduction to the FRA’s EU-wide discrimination survey, European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna 2009, p. 6.
(4) Caritas Europa, Migration. A Journey into Poverty? 3rd Report on Poverty in Europe, Bruxelles 2006.
(5) J. Habermas, Faktizität und Geltung, Suhrkamp, Francoforte sul Meno 1992.
(6) Belgian Linguistics case c. Belgio, del 23 luglio 1968.
(7) Rasmussen c. Danimarca, del 28 novembre 1984. Tali margini sono appena più ristretti se i motivi della discriminazione sono la nazionalità (Gaygusuz c. Austria) o l’appartenenza etnica (Timishev c. Russia).
(8) L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 26.
(9) Corte costituzionale, sentenza 30 luglio 2008, n. 306.
(10) Tar Veneto, III Sezione, decisione 11 dicembre 2008, n. 1315
(11) F. Gesualdi, Sobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti di tutti, Feltrinelli, Milano 2005.
(12) L. Wacquant, “Suitable Enemies”: Foreigners and Immigrants in the Prison of Europe, “Punishment & Society”, n. 1-2, 1999.
(13) G. Campioni, G. Faso, L’intolleranza dei colti, in E. Pugliese (a cura di), Razzisti e solidali, Ediesse, Roma 1993, p. 114.
* del Centro interdipartimentale di Scienze per la pace, Università di Pisa.