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articolo della rivista numero 154


Le leggi razziali


di Grazia Naletto *

Dalla discriminazione degli “irregolari” alla discriminazione degli stranieri in quanto talio

Nel momento in cui scriviamo la definitiva approvazione del Disegno di legge A.C.2180 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha subito l’ennesimo rinvio. La norma, lo ricordiamo, costituisce uno dei cinque provvedimenti del cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, presentato dal governo con grande enfasi alla stampa in occasione del Consiglio dei ministri riunitosi a Napoli il 23 luglio 2008 (1).

GLI IMMIGRATI COME “RIFIUTI”
Sullo sfondo delle montagne di rifiuti della città partenopea il ministro degli Interni si premurò di dare grande rilievo all’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del reato di immigrazione “clandestina”, punibile nella sua prima formulazione con l’arresto obbligatorio del cittadino straniero irregolare e la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nella stessa riunione, il Consiglio dei ministri approvò anche l’abolizione dell’Ici sulla prima casa per i cittadini più abbienti che sarebbe poi stato finanziato, sia pure in piccolissima parte, dalla riduzione delle già scarse risorse stanziate da parte del governo precedente per il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati.
Lo scenario prescelto non avrebbe potuto risultare più “adeguato”. Sin dalle prime indiscrezioni la volontà di piegare il diritto alle esigenze di mantenere alto il consenso dell’opinione pubblica, grazie a un inasprimento delle norme sulla condizione giuridica dello straniero, è stata evidente: gli immigrati sono “rifiuti” indesiderati che è necessario espellere in ogni modo da quel modello di società pensato a misura di coloro che vi occupano i gradini più alti.
Il Disegno di legge A. C. 2180 prevede, oltre all’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (2), molteplici misure il cui unico obiettivo, al di là di quanto declamato, è quello di stigmatizzare, ancor più di quanto è già avvenuto in passato, lo straniero come un soggetto indesiderabile e non incorporabile nel nostro sistema sociale.
L’iniziativa di intervenire sulla condizione giuridica dello straniero con disposizioni inerenti la materia della sicurezza e dell’ordine pubblico è di per sé una scelta di forte valore simbolico: consente di trasmettere con immediatezza all’opinione pubblica il messaggio che identifica l’origine dell’insicurezza sociale diffusa con la presenza di cittadini che, per il solo fatto di essere nati altrove, sono da considerarsi propensi alla criminalità per natura.

LA NOVITÀ RISPETTO AL PASSATO
L’attenzione alla valenza simbolica delle norme recentemente approvate potrebbe sembrare eccessiva considerando la gravità delle singole disposizioni il cui effetto sarà quello di complicare in ogni modo la vita dei cittadini stranieri indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno in Italia. Ma non lo è affatto. È proprio la retorica che è stata costruita con estrema cura, purtroppo non solo nel corso dell’attuale legislatura, sulla “società della paura” e sul ruolo che in essa svolgerebbero i cittadini stranieri a consentire l’adozione di norme così esplicitamente lesive dei loro diritti. Non solo, l’uso tutto politico del diritto giunge, molto più esplicitamente di quanto sia avvenuto in passato, a veicolare nell’opinione pubblica l’idea che l’intolleranza nei confronti dei cittadini stranieri, l’adozione di comportamenti discriminatori e, persino, le violenze razziste hanno una qualche ragion d’essere.
L’impronta discriminatoria di alcune disposizioni contenute nel Disegno di legge A. C. 2180 si è palesata infatti ancora prima della loro approvazione definitiva, mettendo in luce come l’interazione del discorso politico e mediatico con l’intervento del legislatore svolga un ruolo di primo piano nel processo di stigmatizzazione sociale del cittadino straniero.
La novità rispetto al passato consiste nel fatto che la distinzione tra immigrati regolari e irregolari, asse portante della legislazione precedente e in particolare della legge 40/98, perde oggi la sua rilevanza: è molto più esplicitamente la nazionalità a tracciare il confine tra chi ha diritto a esistere e chi non lo ha.
Proprio la spudoratezza con la quale il legislatore sta accentuando la distanza tra “noi” e “loro” costituisce il principale segno di discontinuità con il passato. È questa legittimazione della denigrazione dello straniero, annunciata a gran voce con l’aiuto dei media prima ancora di essere tradotta in legge, a produrre esiti che vanno ben oltre la portata delle singole norme perché giustifica, in alcuni casi produce, atti e comportamenti diffusi di discriminazione e di razzismo.

IL RAZZISMO COME PRATICA QUOTIDIANA
È sufficiente, per comprenderne il significato, ripercorrere le cronache degli ultimi mesi.
Maccan Ba, trentaduenne senegalese privo di permesso di soggiorno, si rivolge, a causa di un mal di denti insopportabile, al pronto soccorso odontoiatrico. Paga il ticket, si mette in coda, ma dalla sala di attesa non viene condotto in ambulatorio, bensì in questura dove riceve un provvedimento di espulsione. È il 9 aprile 2009: non è ancora legge, ma è stata ampiamente annunciata, la norma del disegno di legge A.C. 2180 che prevede l’abolizione per i medici del divieto di segnalazione degli utenti stranieri privi di permesso di soggiorno alle forze dell’ordine. Tale è la forza della campagna demagogica condotta dalla Lega nei confronti degli immigrati, trasformati in capri espiatori anche della fragilità del nostro sistema di welfare, che un diritto fondamentale come quello alla salute può essere negato con tanta facilità ancor prima che la legge lo consenta.
Succede a Brescia come a Napoli, come la più nota segnalazione alle autorità da parte del personale sanitario della venticinquenne Kante Kadiatou, richiedente asilo ivoriana in procinto di partorire, ha dimostrato. Nella provincia di Milano, invece, la società Dussmann Service srl che gestisce la mensa di una scuola di Pessano, il 21 aprile ha deciso di negare il pranzo a ventidue alunni (di cui venti figli di genitori non italiani, quattordici i Rom) perché non risultava pagata la quota prevista per il servizio. Il dettaglio non irrilevante è che le famiglie morose risultavano molte di più, ma solo i bambini di origine straniera sono stati privati del pranzo. La direzione della società in questione ha pensato di poter agire indisturbata. Sono i giorni in cui la portata dell’art 45 c. 1 lettera f.  del disegno di legge A. c. 2180 in discussione, viene compresa nella sua interezza. In base a questa norma, modificata solo alla vigilia della votazione in aula, l’accesso ai servizi pubblici, anche di quelli essenziali, sarebbe stato consentito solo ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno. Dunque anche la titolarità del diritto all’istruzione, riconosciuto a tutti i minori indipendentemente dalla regolarità del soggiorno dei genitori, è stata messa in discussione e, insieme a questa, l’accesso a tutti i servizi connessi.
L’abolizione della disposizione dal disegno di legge non vale purtroppo a garantire una piena tutela del diritto all’istruzione e alla salute per gli stranieri privi di permesso di soggiorno se l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale verrà confermata. Gli art. 361 e 362 del codice penale obbligano infatti i pubblici ufficiali  o coloro che esercitano un pubblico servizio a denunciare un reato di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle loro attività. Dunque anche i dirigenti scolastici che vengano a conoscenza della posizione irregolare dei genitori dei loro studenti saranno obbligati a darne segnalazione alle autorità.
Ancora. Singh Sukdev, cittadino indiano di quarantasei anni, il 14 settembre 2008 si è visto licenziare dopo quattro anni di lavoro con un contratto a tempo indeterminato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dove lavorava come mungitore. Per quattro anni Singh ha lavorato bene, è stato regolarmente retribuito, ha persino usufruito di un alloggio messo a disposizione da parte dell’ente; ma l’accesso dei cittadini stranieri al pubblico impiego non è consentito secondo la legge vigente. Può considerarsi fortunato perché la direzione del Cra ha impiegato quattro anni a rendersene conto. Dove risiede il senso di una tale disparità di trattamento? È solo un caso che l’ente abbia fatto questa scoperta solo due mesi dopo l’annuncio del cosiddetto pacchetto sicurezza?
Ma la pericolosità di quanto sta avvenendo è forse ancora meglio esemplificata da quanto riportato dall’Ansa il 27 aprile 2009. L’agenzia riferisce che un cittadino italiano di ventiquattro anni, arrestato per violenza sessuale nei confronti di due donne nel milanese, si sarebbe “finto marocchino”. L’idea che lo straniero possa essere utilizzato come capro espiatorio da chiunque, in quanto considerato a priori un soggetto pericoloso (e un potenziale stupratore in particolare), è ormai talmente diffusa da essere utilizzata dagli autori  di reati “nazionali” nel tentativo di depistare le indagini.

IL RAZZISMO LEGITTIMATO
In questo contesto la normativa civile e penale che, sia pure in forma ancora inadeguata, tutela le vittime di discriminazioni e di violenze razziste perpetrate ai danni di cittadini di origine straniera in ragione della loro nazionalità o origine nazionale ed etnica, delle convinzioni e pratiche religiose, dei tratti somatici, non può che trovare scarsa applicazione né certo può costituire un argine efficace alla diffusione della xenofobia e del razzismo legittimati, sia pure con il linguaggio burocratico del legislatore, con le recenti iniziative legislative in materia di immigrazione e di sicurezza (3). Non essendo possibile esaminarle in dettaglio, vale la pena segnalare almeno alcune delle misure più ingiuste (4). Prima fra tutte l’introduzione con la legge 125/08 dell’aggravante della pena per i cittadini stranieri irregolari (5). In base alle norme introdotte la pena inflitta a seguito della commissione di un reato viene aumentata di un terzo se l’autore è uno straniero irregolare. In sostanza, la condizione di straniero di per sé comporta un trattamento diverso da quello riservato al cittadino italiano che abbia compiuto lo stesso reato. Si tratta di un’evidente violazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge sancito dalla nostra Costituzione.
Si è già accennato alle misure maggiormente discriminatorie previste nel Disegno di legge A.C. 2180. Oltre a queste, il disegno di legge prevede il prolungamento a sei mesi del periodo di detenzione nei ribattezzati Centri di identificazione ed espulsione, l’istituzionalizzazione delle ronde, il versamento di un “contributo” (tra gli 80 e i 200 euro) per ottenere il rilascio e il rinnovo del soggiorno, una tassa di 200 euro sulle istanze per l’acquisizione della cittadinanza italiana, la richiesta della certificazione dell’idoneità alloggiativa per l’ottenimento dell’iscrizione anagrafica; l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno per sposare un cittadino italiano, per riconoscere il proprio figlio, per trasferire i risparmi ai propri familiari nel paese di origine; il superamento di un test di lingua italiana come conditio sine qua non per ottenere il permesso di soggiorno Ce di lunga durata; la cancellazione anagrafica dei senza fissa dimora e la creazione di un apposito registro nazionale. Si tratta di misure che hanno in primo luogo l’obiettivo di ribadire la volontà di trattare in modo differenziato i cittadini stranieri rendendo la loro vita quotidiana sempre più difficile.
La Lega è riuscita a convincere gran parte dell’opinione pubblica che il cosiddetto pacchetto sicurezza giova alla “sicurezza” di noi tutti. Nella realtà, il principale effetto che, già prima del suo completamento, esso sembra produrre nella società è la crescita dell’intolleranza nei confronti dei cittadini stranieri che, ormai sin troppo frequentemente, sconfina nella violenza razzista.

NOTE
(1) In quell’occasione il governo annunciò l’adozione di cinque provvedimenti in materia di sicurezza, di asilo, di ricongiungimento familiare di libertà di circolazione dei cittadini comunitari con un decreto legge, un disegno di legge e tre decreti legislativi. Anche a seguito delle osservazioni pervenute da parte delle istituzioni comunitarie, il decreto legislativo che introduceva una limitazione alla libera circolazione dei cittadini comunitari non è mai divenuto legge dello stato. Sono invece stati già approvati: la Legge n. 125/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008; il Decreto legislativo n. 159 “recante modifiche ed integrazioni al D.lgs 28.1.2008, n.25 in materia di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e il Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento familiare”, pubblicato in sulla Gazzetta ufficiale  n. 247 del 21 ottobre 2008 ed entrato in vigore il 5 novembre 2008.
(2) La pena prevista nel testo in esame alla Camera è un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro; è inoltre prevista l’espulsione come misura sostitutiva della pena.
(3) Per quanto concerne la tutela penale la norma di riferimento è la Legge del 25 giugno 1993 n.205 (legge Mancino) “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 26 Giugno 1993 n.148 così come modificata dalla Legge 24 febbraio 2006, n. 85 “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006. La tutela civile è invece assicurata dagli art. 43 e 44 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139 e dal Decreto legislativo del 9 luglio 2003 n.215 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 12 agosto 2003 così come modificato dalla Legge 6 giugno 2008, n.101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008 n. 132.
(4) Per un esame più dettagliato delle iniziative normative adottate dal governo in carica si rinvia a Lunaria (a cura di), Libro bianco sul razzismo in Italia, 2009, in corso di pubblicazione.
(5) Legge 24 luglio 2008, n. 125, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008.

* vicepresidente di Lunaria

 


 

 

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