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scheda della rivista numero 152


ALCUNI TERMINI

 

Bandiere di convenienza (o di comodo)
“La nazionalità delle navi mercantili risulta dalla bandiera e dai documenti di bordo (…). Ogni nave può navigare sotto la bandiera di un unico Stato ed è soggetta, in alto mare (…), alla sua giurisdizione esclusiva. (…)
Sono assimilate alle navi prive di nazionalità le navi che navighino sotto la bandiera di uno o più Stati, usandole come ‘bandiere di convenienza’ ( flag of convenience), in quanto non possono reclamare alcuna nazionalità” (Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, Unclos, 92,2).
La bandiera di convenienza permette di eludere le norme del diritto del lavoro nello stato di origine dell’armatore ed è un modo per pagare stipendi più bassi, costringendo i lavoratori ad orari più lunghi in condizioni di non sicurezza. Dal momento che le navi battenti Bandiere di Convenienza non hanno nazionalità, non possono essere raggiunti da qualsivoglia sindacato dei lavoratori marittimi di quella nazione.
Vedi anche il sito del Sindacato Itf promotore della campagna: www.itfglobal.org/flags-convenience/index.cfm.

Trattato della Comunità europea (Ce)
È il Trattato istitutivo della Comunità europea, entrato in vigore l’1-1-1958. L’attuale testo è quello consolidato dopo la firma del Trattato di Amsterdam firmato il 2-10-1997. “Il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999 chiude la Conferenza intergovernativa cominciata nel 1996 per la modifica del Trattato di Maastricht. Con questo trattato sono stati emendati i trattati Ue e Cee, ampliando le indicazioni contenute nel Trattato di Maastricht riconsiderando la fisionomia e le procedure delle istituzioni europee in vista delle prospettive di allargamento” (da: www.politicaonline.net/europa/documenti/amsterdam.htm).
Il trattato di Amsterdam è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (Guce), n. C 340 del 10 novembre 1997.
Si riportano, di seguito, gli articoli citati nell’articolo di Catherine Barnard.

Capo 2 - Il diritto di stabilimento - Articolo 43: Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno stato membro stabiliti sul territorio di un altro stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Capo 3 - I servizi - Articolo 49: Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno della Comunità.
Per il testo completo del Trattato vedere europa.eu/abc/treaties/index_it.htm

Direttiva 2006/123/Ce
È la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, pubblicata sulla Guce del 27-12-2006, n. L376, pag. 36 e seguenti. Il testo può essere scaricato dal sito eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Composta da 54 articoli, riporta, per la prima volta nella storia dell’Unione europea, i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di tutte le persone che vivono sul territorio dell’Unione. È pubblicata sulla Guce del 18-12-2000, n. C364.
Si riporta, di seguito, il testo dell’articolo 28 citato nell’articolo:
Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive - “I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”.
Per il testo integrale della Carta vedere www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm

Direttiva 96/71/Ce
Adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 16-12-1996, detta le norme che regolano i distacchi dei lavoratori che si trovano a lavorare nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale per proteggere i lavoratori dal dumping sociale. Pubblicata sulla Guce del 21-1-1997, n. L 018. V.

 

 

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