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articolo della rivista numero 152
Diritti in caduta libera
di Sankara
Il movimento sindacale che era riuscito ad affermare diritti fondamentali e avanzati nella costituzione materiale del paese, oggi si trova di fronte alla sfida dell’organizzazione di nuovi soggetti in un mondo del lavoro dove la precarietà è la condizione diffusa
Il movimento sindacale e dei lavoratori in Italia ha una tradizione di lotte avanzate, sia sul piano propriamente sindacale che su quello politico generale. Una caratteristica che lo rende particolare rispetto quanto si è espresso in Europa e nel mondo. Le organizzazioni sindacali – vere e proprie organizzazioni di massa, grazie alla forte sindacalizzazione sui posti di lavoro e all’apertura alle vertenze territoriali e sociali - sono infatti spesso riuscite a incidere sulle politiche economiche del paese.
Queste organizzazioni - costruite inizialmente nel mondo dei salariati agricoli e man mano sviluppatesi sul modello industriale - hanno rappresentato già dalla fine dell’800, fino almeno agli anni ‘80/’90, un punto di riferimento per la lotta di classe in genere. Specifica e particolare caratteristica italiana, in questa stessa direzione, è rappresentata dal legame più o meno esplicito delle organizzazioni sindacali con movimenti e/o partiti politici.
DALLA COSTITUZIONE AGLI ANNI ‘70
Tappa fondamentale per l’affermazione dei diritti di lavoratrici e lavoratori in Italia è rappresentata dalla Costituzione, risultato politico di una resistenza che ha avuto anche un apporto operaio importante, a partire dagli scioperi del ‘43/’44 a Torino e Milano.
Da allora sono almeno dichiarati tra le norme fondamentali il diritto al lavoro, il diritto di libera associazione, di tesseramento sindacale, il diritto di sciopero.
Il momento di maggior protagonismo di lavoratrici e lavoratori, e probabilmente il punto massimo della loro capacità di incidere sulle politiche sindacale, di ottenere conquiste avanzate sul piano salariale e dei diritti sociali, avviene in Italia nel corso del ciclo di lotte degli anni ’60 e ‘70.
Sono radicate in quegli anni le principali conquiste che ancora oggi possiamo parzialmente vantare – anche se sono sotto un forte attacco: ci riferiamo al tema dell’orario di lavoro (le otto ore giornaliere, alla fine anni 60); lo Statuto dei lavoratori (del 1970, risposta “riformista” alle imponenti lotte sindacali del biennio precedente); il meccanismo di adeguamento automatico dei salari all’inflazione conosciuto come scala mobile (nel 1975 la scala mobile, applicata fino ad allora al solo settore industriale, venne unificata agli altri settori con un accordo considerato storico).
Per certi versi ancora più importante e significativa fu l’avvio della riflessione e della conoscenza operaia sul ciclo produttivo e le conseguenti rivendicazioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro (ma anche sull’ambiente circostante), che superavano l’angusto scambio con una “monetarizzazione” dei rischi, e chiedevano cambiamenti strutturali nel modo di produrre, fino alla messa in discussione del “come, cosa e per chi si produce”.
L’ESPERIENZA CONSILIARE
Negli anni della forte crescita dell’organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, e delle conseguenti conquiste politiche e sociali, è avvenuto un inevitabile e salutare sconvolgimento nelle forme dell’organizzazione stessa: il modello di rappresentanza fondamentale è stato evidentemente quello del consiglio di fabbrica o di azienda, una modalità “consiliare” che si rifà storicamente all’esperienza dei consigli operai degli anni venti, studiati e teorizzati da Antonio Gramsci,
In precedenza, con le commissioni interne, erano le organizzazioni sindacali a decidere la rappresentanza aziendale – che poteva anche avere voce in capitolo sulle decisioni generali, ma solo parzialmente.
La nascita dei consigli di fabbrica rappresentava allo stesso tempo il risultato della richiesta di protagonismo e partecipazione diretta dei lavoratori (che attraverso quella struttura potevano finalmente decidere anche la linea sindacale generale) e il tentativo delle organizzazioni sindacali tradizionali di non perdere la loro base sociale, cercando di evitare un’organizzazione autonoma operaia.
In ogni caso una volta superate le commissioni interne era l’assemblea dei lavoratori che decideva: questo era il protagonismo diretto dei lavoratori che rifiutavano la rappresentanza istituzionale e riconquistavano potere decisionale. Caratteristica fondamentale del consiglio era la rappresentanza di gruppo omogeneo di lavoro, che eleggeva il proprio delegato su scheda bianca (senza candidature) rispettando il principio “una testa, un voto”. Il risultato di queste elezioni era quindi un consiglio dei delegati, meccanismo di rappresentanza basato sul ciclo produttivo e sul gruppo omogeneo di lavoro.
Un esperienza di democrazia diretta che è stata fondamentale per raggiungere e consolidare (nella prima fase) diritti interni alla fabbrica e aprire la propria conoscenza alle vertenze territoriali.
DAI CONSIGLI ALLE LEGGI
Mettere l’accento sull’esperienza consiliare confrontandola con il contesto di un avanzamento dei diritti di lavoratrici e lavoratori, in azienda e nella società, è importante perché mostra come il tipo di organizzazione dei lavoratori, il grado di protagonismo e autonomia, la loro capacità di adattare l’organizzazione stessa alla struttura produttiva e al modello capitalistico complessivo ha conseguenze dirette sui diritti: sia sulla loro affermazione normativa, sia – ancora più importante – sul loro rispetto e la loro applicazione concreta.
Perché il modello consiliare di democrazia diretta mette in discussione la presunta “generalità” della rappresentanza delle organizzazioni sindacali nazionali, che non viveva più come rappresentanza di esperienze dirette. I consigli modificano in maniera significativa lo stesso radicamento sindacale, le modalità rivendicative e la capacità di difesa delle conquiste.
Le norme legislativa sanciscono e codificano (naturalmente con gradi di compromesso e adattamento variabili con il contesto politico complessivo) le conquiste ottenute dalle lotte. Esempio più importante – ancora oggi riferimento per chi lo vuole difendere e chi vuole sbarazzarsene – è lo Statuto dei lavoratori, che definisce proprio i diritti sindacali e quelli individuali di lavoratrici e lavoratori.
Allo stesso tempo, come già dicevamo, lo Statuto dei lavoratori è una risposta “riformista”, e cerca di riportare il protagonismo operaio (riconosciuto in fabbrica e nella società, tanto che persino i media devono accorgersi di questo protagonismo) all’interno di riconosciute modalità organizzative e di rappresentanza. Così la legge 300 è costruita in modo tale che i diritti facciano capo essenzialmente alle organizzazioni sindacali e non alle effettive rappresentanze dei lavoratori.
MA I DIRITTI NON SONO PER SEMPRE…
Esperienza comune delle generazioni passate, dalla nascita della società industriale fino agli anni ’90, era la quasi certezza che i figli avrebbero goduto di condizioni materiali e di diritti superiori a quelle dei padri.
Oggi non è più così, in questi anni si è bruciato (e si sta ancora bruciando) quando era stato conquistato e il nipote non godrà più quanto ottenuto dalle lotte del nonno e del padre.
Dagli anni ’80 assistiamo ad una sensibile diminuzione delle lotte operaie e ad una serie di pesanti sconfitte, che progressivamente rendono sempre meno esigibili i diritti sul lavoro.
Impossibile provare a descrivere in poche righe i motivi di queste sconfitte – dovute alla ristrutturazione capitalistica del modello produttivo, che ha reso in gran parte inefficaci i consigli e frammentato i gruppi omogenei; alla fase politica generale di arretramento della sinistra politica; all’affermazione di politiche neoliberiste a livello mondiale ecc. – ma è evidente che le scelte sindacali hanno influito pesantemente. A partire dalla “linea dell’Eur) della fine degli anni ’70 sono le tre organizzazioni sindacali nazionali cosiddette “maggiormente rappresentative”, attraverso grandi accordi nazionali di tipo concertativo e riproponendo modelli di delega e di maggiore controllo sul protagonismo operaio, che parallelamente (e conseguentemente) progressivamente viene meno.
Da quel momento, pesantemente e diffusamente, cominciano ad essere messi in discussione i diritti cosiddetti acquisiti, a cominciare dalla limitazione del diritto di sciopero. Nel 1990 attraverso la legge 146, viene limitato il diritto di sciopero a partire dal settore dei trasporti, costruendo una specifica contrapposizione utente-lavoratore del servizio, per poi allargare le restrizioni del diritto di sciopero a tutto il settore pubblico. Da allora assistiamo ad una estensione dei settori a cui viene applicata la legge, e un aumento del tipo di restrizione.
Così un diritto sancito dalla Costituzione viene limitato e svilito, senza un’adeguata ed efficace risposta di lavoratrici e lavoratori.
… E QUINDI POSSONO SCOMPARIRE
Diretta conseguenza della limitazione del diritto di sciopero è la restrizione del diritto di libera associazione sindacale: se nella costituzione questo viene garantito con gli articoli 18 e 39, oggi le organizzazioni sindacali nate dai lavoratori trovano invece fortissimi ostacoli nella vita associativa e quindi nel riconoscimento: questo riguardo il tesseramento (poiché dal padronato vengono riconosciute solo le grandi organizzazioni e spesso non viene riconosciuta la trattenuta sindacale, di fatto non riconoscendo il sindacato stesso); la rappresentanza (le elezioni delle Rsu – rappresentanza sindacale unitaria – avvengono su lista e non per delegati di “reparto”; nel settore privato comunque il 33% è riservato alle organizzazioni “maggiormente rappresentative”; le Rsu stesse non sono davvero considerate la controparte reale dal padronato) e così via.
Attraverso la concertazione vengono messi in discussioni i diritti ancora vigenti per legge (per esempio per le donne con figli) e lo stesso valore della contrattazione collettiva nazionale, a volte unica forma di difesa salariale e normativa (questo rappresenta in sintesi l’accordo firmato da Cisl e Uil).
Vengono quindi meno le conquiste rispetto alle condizioni di lavoro, sul salario (fine della scala mobile nel 1993), sull’orario (attraverso l’aumento di fatto e con la Spada di Damocle della Direttiva Ue sulle 65 ore), sugli straordinari, sull’organizzazione del lavoro.
Ed è in questo ultimo aspetto che si coglie tutta la portata della “sconfitta”. In un mondo del lavoro sempre più precarizzato, nel quale si moltiplicano i contratti e la frammentazione delle figure di lavoratori e lavoratrici (nello stesso ciclo produttivo), dove soggetti sempre più importanti hanno scarse se non inesistenti garanzie e tutele (anche sociali) - come nel caso delle/dei migranti e delle donne in generale – diventa sempre più complicato riuscire a difendere ed estendere i diritti di lavoratrici e lavoratori.
Viene il protagonismo dei lavoratore, ma viene meno anche il peso delle organizzazioni sindacali, incapaci di rappresentare e organizzare queste nuove figure create dalla scomposizione sociale e produttiva. E questo si traduce evidentemente in una maggior facilità di elusione delle leggi da parte del padronato. Esempio tragico (e criminale) è quello delle sempre più scarse tutele della sicurezza e della salute sul lavoro.
Si sta quindi affermando un modello di organizzazione sociale del lavoro caratterizzata dalla frammentazione, con un vero e proprio doppio binario, rappresentato dal lavoro migrante
Un modello caratterizzato da un altro numero di lavoratrici e lavoratori “abbandonati”, senza rappresentanza e con minori diritti. Una situazione che rende necessaria una nuova fase dell’organizzazione sindacale e un nuovo modello della stessa.